Art. 14.

      1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «c-bis) si è trattenuto in uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi di soppressione dei controlli alla frontiera per un periodo superiore a tre mesi senza il relativo permesso di soggiorno;

          c-ter) è stato dichiarato inammissibile nell'area Schengen da uno dei Paesi che ne fanno parte»;

          b) il comma 2-bis è abrogato;

          c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso si tratti di uno straniero non identificato ovvero si debba procedere ad accertamenti supplementari

 

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in ordine alla sua identità, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore adotta la misura del trattenimento presso un centro di identificazione amministrativa di cui all'articolo 13-ter».